Regime dei minimi, determinare il reddito nel nuovo forfetario

0
1033
regime dei minimi

Il nuovo regime forfetario è un regime fiscale agevolato che è riservato alle persone fisiche che esercitano attività di impresa (sono incluse anche le imprese familiari), arti e professioni, purchè non in forma associata.

Per poter essere ammessi al nuovo regime bisogna soddisfare alcuni requisiti individuati dalla norma, in grado di finalizzare e indicare soggetti che non sono attualmente in grado di poter vantare strutture significative, a cui viene riservato il nuovo istituto in via “naturale” (ovvero, i soggetti che possono vantare i requisiti prescritti dalla norma, non devono esercitare alcuna opzione per l’ingresso nello stesso).

Stabilito quanto precede, vediamo in che modo poter realizzare la determinazione del reddito imponibile, che per il nuovo regime forfetario è individuata applicando ai ricavi e ai compensi percepiti nel corso del periodo d’imposta un coefficiente di redditività differenziato per tipologia di attività. Diversamente dal regime dei minimi, si tratta di un regime forfetario in cui non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nello stesso periodo, relative all’esercizio dell’attività d’impresa o professionale. In altre parole, le spese sono forfetizzate nella percentuale di redditività.

Ancora, è stabilito che l’autoconsumo non rileva ai fini Iva, poiché i contribuenti forfetari non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa, mentre i ricavi relativi a beni destinati al consumo personale o al consumo familiare dell’esercente attività di impresa, potranno concorrere come componenti positivi del reddito imponibile, anche se per tale destinazione, in realtà, non dovessero risultare ricavi.

Ricordiamo infine che una volta determinato il reddito, lo stesso sarà assoggettato a un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%. Il versamento dell’imposta sarà effettuato negli stessi termini e con le stesse modalità già previste in occasione del versamento dell’Irpef: saldo entro il 16 giugno, o entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,4%.